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[1]E' concesso ai Comuni chiusi ed aperti di riscuotere, per mezzo di Agenti proprii, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito sara' divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.
[2]Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo e i Comuni possono fare degli appalti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
