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[1]Le tasse a pro dello Stato imposte dalla presente legge sono riscosse per mezzo di Agenti del Governo, equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni.
[2]La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi e degli addizionali nei Comuni aperti si fara' anche per mezzo di detti Agenti, e le spese di riscossione saranno divise secondo i proventi rispettivi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
