Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato dovranno essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
