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[1]E' data facolta' ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa.
[2]I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati.
[3]Sono esclusi da questa facolta' i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare e per quell'uso effettivamente consumati.
[4]Ai Comuni chiusi e' fatta pur facolta' di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge.
[5]Un Decreto Reale fissera' il maximum della tariffa pei dazi di consumo e della tassa addizionale a quella governativa che i Comuni possono imporsi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
