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[1]L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione o da inesatta applicazione della tariffa si prescrive tanto per l'Amministrazione, quanto pel Contribuente nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'Amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'Impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.
[2]I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando e' constatata la frode.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
