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[1]La riscossione delle tasse indicate agli articoli 1 e 2 sara' fatta in seguito di dichiarazione del Contribuente e mediante l'applicazione delle tariffe alle materie imponibili.
[2]La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti e quella delle tasse sulla fabbricazione tanto della birra ed acque gassose dovunque si eserciti, che dell'alcool, acquavite e liquori esercitata nei Comuni chiusi (art. 7), potra' farsi per convenzione di abbuonamento fra il Contribuente e gli Agenti dello Stato.
[3]Verra' rilasciata al Contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, una ricevuta, ossia bolletta, che sara' il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1592, convalidato, senza modificazioni, dalla L. 10 maggio 1923, n. 1792, ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1 dell'Allegato B) che "L'art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, (modificato dall'art. 4 della legge 23 agosto 1889, n. 6363, e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1895, n. 486), e' sostituito, per la parte tuttora in vigore riguardante le acque gassose, dall'articolo seguente: La liquidazione dell'imposta e' effettuata dall'ufficio tecnico di finanza in base alla quantita' del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro del fabbricante e mediante l'applicazione dell'aliquota alla quantita' della materia imponibile, accertata nelle bottiglie o sifoidi di capacita' preventivamente riconosciuta. La quantita' minima da ottenersi in ciascuna lavorazione dichiarata non puo' essere inferiore a due ettolitri. La liquidazione puo' anche farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e il detto ufficio. E' in ogni caso autorizzato il ministro delle finanze a fare accertare il prodotto, da sottoporre a imposta, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi agli apparecchi di produzione a spese dell'Amministrazione. Salvo il caso di abbonamento pel quale e' ammessa la corresponsione del canone in due o piu' rate, alle scadenze da stabilirsi nella convenzione, il pagamento dell'imposta deve essere fatto anticipatamente all'atto della dichiarazione, mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria dello Stato o mediante cartolina vaglia intestata al tesoriere. Al contribuente e' rilasciata, nell'atto del pagamento della imposta o del canone d'abbonamento, una bolletta di quietanza, che e' il solo documento valido a provare l'effettuato pagamento. Per le fabbriche, che corrispondono l'imposta in base alla quantita' del prodotto da ottenere secondo la dichiarazione di lavoro, non e' consentita alcuna detrazione d'imposta per le eventuali quantita' di prodotto ottenuto in meno del denunciato, eccettuati i casi legalmente comprovati di lavorazioni andate a male o altrimenti di forza maggiore. E' invece dovuta l'imposta sulla quantita' prodotta in piu' del dichiarato, salvo le conseguenze penali, nel caso che tale eccedenza costituisca contravvenzione"; - (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato C) che "Al primo comma dell'art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta di fabbricazione della birra, e' restituito il seguente articolo: Ogni lavorazione deve essere preceduta dalla dichiarazione di lavoro che il fabbricante deve presentare all'ufficio di finanza, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento. La quantita' della birra da sottoporre all'imposta e' misurata nel rinfrescatoio. E' pero' in facolta' del ministro delle finanze di disporre che l'imposta sia liquidata, anziche' in base a misurazione del prodotto nel rinfrescatoio, in base alle indicazioni di altro apparecchio misuratore da applicare in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di fabbricazione". Quando la liquidazione sia fatta in base all'accertamento diretto e' accordata, a titolo di abbuono, una deduzione nella misura da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze"; - (con l'art. 8, comma 1 dell'Allegato C) che "Al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, in quanto si riferisce all'imposta di fabbricazione della birra, e' sostituito il seguente: Al contribuente e' rilasciata, nell'atto del pagamento dell'imposta o del canone d'abbonamento, una bolletta di quietanza che e' il solo documento valido a provare l'effettuato pagamento".
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
