Art. 99
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[1]Dal giorno dell'attivazione di questa legge e' abolita la tassa proporzionale o graduale sulle trascrizioni ipotecarie degli atti o contratti portanti mutazioni di proprieta' immobili.
[2]Nei casi pero' di trascrizione ipotecaria di atti e contratti anteriori all'attuazione della presente legge per i quali non si fosse pagata la tassa da essa stabilita, continuera' ad esigersi la tassa di trascrizione determinata dalle leggi rispettivamente vigenti nelle Provincie in cui la trascrizione ha luogo.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
