Art. 9
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[1]Un atto traslativo di proprieta' o di usufrutto che comprende mobili ed immobili sara' soggetto alla tassa di Registro stabilita per le trasmissioni degli immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.
[2]Nel dubbio gli oggetti si presumono immobili, salva alla parte la prova leale in contrario.
[3]Queste disposizioni si applicano anche alle cessioni e vendite di ragioni ereditarie.
[4]Nel caso che i mobili, considerati dalla legge civile come immobili per destinazione, vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile, a cui que' mobili furono annessi, la tassa sara' determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili.
[5]Nei passaggi di beni, a cui danno occasione i conguagli di quote tra condividenti, e le cessioni di quote alla comunione o all'eredita' indivisa, saranno di preferenza imputati quei beni soggetti a minor tassa proporzionale che si provera' essere nella comunione o nell'asse ereditario.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
