Art. 85
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La data degli atti per scritture private non potra' essere opposta all'Amministrazione del Registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte di una delle parti, od altrimenti, a termini della legge civile.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
