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[1]La domanda fatta dal contribuente, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa ad instanza di supplemento, e prima che questo abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servira', come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

[2]Tale domanda dovra' essere presentata all'Uffizio del Registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sara' restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'Uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art84 · fonte del testo

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