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[1]Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sara' interrotto dalla domanda giudiziale, fatta e notificata prima dello spirare dei termini, e cio' sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la perizia.

[2]La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso d'un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art83 · fonte del testo

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