Art. 82
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[1]La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.
[2]Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
