Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La tassa di Registro stata regolarmente percetta in conformita' di questa legge non potra' essere restituita, qualunque sieno gli eventi ulteriori, fuorche' nei casi da essa previsti.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
