Art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nessuna Autorita' pubblica, ne' l'Amministrazione del Registro, ne' i Ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa legge o delle pene incorse, ne' sospendere o farne sospendere la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
