Art. 72
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[1]Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile trasmetteranno nei primi quindici giorni d'ogni trimestre ai Ricevitori del Registro del Distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.
[2]I contravventori a questa disposizione incorreranno nella pena pecuniaria di L. 25 per le non fatte trasmissioni, e di L. 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
