Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le persone ed i Funzionari tutti indicati all'art. 70 dovranno rilasciare in forma autentica e gratuitamente, dietro richiesta per iscritto del Ricevitore del Registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
