Art. 68
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[1]I Notai, Segretari, Cancellieri, Funzionari, Ufficiali e Delegati menzionati nel precedente art. 65, presenteranno ogni trimestre i loro repertori al Ricevitore del Registro nel loro Distretto che vi apporra' il visto, enunciando in esso il numero degli atti inscritti.
[2]Questa presentazione avra' luogo nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno, sotto pena di L. 10 per ogni dieci giorni di ritardo.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
