Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I fogli dei repertori saranno numerati e segnati, quelli dei Notai e dei Segretari, Cancellieri od altri Funzionari ed Ufficiali presso le Giudicature, dal Giudice della loro residenza; quelli dei Segretari, Cancellieri od altri Funzionari ed Ufficiali presso le Corti ed i Tribunali, dal Presidente della Corte o del Tribunale; e quelli dei Segretari o Delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, dal Capo rispettivo di esse amministrazioni o corpi.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
