Art. 65
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[1]I Notai, i Segretari, i Cancellieri e gli altri Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario autorizzati a ricevere atti soggetti alla tassa del Registro entro un termine fisso, non che i Segretari e Delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati terranno uno speciale repertorio a colonna sul quale inscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco, ne' interlineamento e per ordine di numeri:
[2]1.° I Notai, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in brevetto od in originale;
[3]2.° I Segretari, Cancellieri ed altri Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, tutti gli atti del rispettivo ministero, le sentenze e le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, che a tenore di questa legge debbono essere registrate entro un termine fisso a norma dell'articolo 27;
[4]3.° I Segretari e Delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, tutti gli atti delle rispettive amministrazioni, che debbono egualmente essere registrati entro un termine fisso giusta l'articolo 27.
[5]Per ogni atto non inscritto a repertorio, o non inscritto per ordine di data o riportato per interlinee, s'incorrera' nella pena di L. 5, fermo l'obbligo di completare il repertorio per gli atti omessi entro il termine da prefiggersi dalla Amministrazione del Registro, sotto pena della sospensione dall'esercizio.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
