Art. 64
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[1]Ogniqualvolta sara' pronunciata una condanna o sara' presa una deliberazione sopra un atto registrato, nella sentenza o nella deliberazione si enunciera' l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'Ufficio ove esso e' stato eseguito.
[2]Tale enunciazione potra' scriversi in margine od in calce come e' disposto nell'articolo 62.
[3]In caso di omissione, il Ricevitore esigera' la tassa se l'atto non e' stato registrato nel suo Ufficio, salva la restituzione nel termine prescritto, se in seguito sara' giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sara' stata pronunciata la sentenza o presa la deliberazione.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
