Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I Giudici e gli Arbitri, prima di pronunciare alcuna sentenza, ed i Funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati prima di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati che sono a loro sottoposti, dovranno ordinare ai rispettivi Segretari di farne la denuncia agli Uffici di Registro, colla trasmissione di una copia, da essi autenticata, dell'atto non registrato.

[2]I Segretari che non adempissero a tale denuncia saranno personalmente risponsabili delle tasse dovute sopra tali atti.

[3]Ferme le penalita' stabilite dall'art. 59 a carico dei Segretari, Cancellieri e pubblici Funzionari che avranno ricevuto gli atti non registrati, le parti che li avranno prodotti saranno soggette al pagamento della tassa dovuta ed altresi' alle pene stabilite dall'art. 53 della presente legge.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art63 · fonte del testo

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