Art. 63
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[1]I Giudici e gli Arbitri, prima di pronunciare alcuna sentenza, ed i Funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati prima di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati che sono a loro sottoposti, dovranno ordinare ai rispettivi Segretari di farne la denuncia agli Uffici di Registro, colla trasmissione di una copia, da essi autenticata, dell'atto non registrato.
[2]I Segretari che non adempissero a tale denuncia saranno personalmente risponsabili delle tasse dovute sopra tali atti.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
