Art. 60
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ove in un atto notarile si facesse una stipulazione in virtu' ed in dipendenza di una scrittura privata o di un atto estero non registrati, ma soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 28, o prima di farne uso, a norma dell'articolo 29, la scrittura privata o l'atto estero dovranno essere sottoposti alla registrazione unitamente all'atto notarile, ed il Funzionario che lo avra' celebrato o ricevuto sara' obbligato personalmente al pagamento non solo delle tasse di registrazione dovute per la scrittura privata o per l'atto estero, ma ancora delle pene pecuniarie nelle quali gia' si fosse incorso per tale atto o scrittura, salvo il regresso.
tolto: La stessa disposizione sara' applicabile al caso di enunciazione di atti esteri e di scritture private, nel senso dell'articolo 12.
tolto: Se il Funzionario non presenta alla registrazione la scrittura privata o l'atto estero, unitamente all'atto da esso celebrato o ricevuto, incorrera' inoltre in proprio nella pena pecuniaria di L. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art60 · fonte del testo
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