Art. 55
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[1]Alle disposizioni dell'articolo 51 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziali che non siano di aggiudicazione e di deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani de' Segretari, Cancellieri od altri Funzionari od Ufficiali che hanno ricevuto od assunto tali atti, il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione.
[2]In questo caso la riscossione della tassa sara' promossa dai Ricevitori del Registro contro le parti, che, in pena della mancata consegna pagheranno altresi' una sopratassa eguale al quarto della tassa.
[3]I Segretari, Cancellieri e gli altri Funzionari ed Ufficiali suddetti dovranno trasmettere al Ricevitore del Registro, entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, e di essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa, salvo per queste il regresso.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
