Art. 46
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[1]Lo Stato avra' privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo con preferenza ad ogni altro creditore.
[2]L'azione si estingue nel termine di cinque anni, o in quel termine piu' breve concesso dalla presente legge all'Amministrazione per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.
[3]L'azione non puo' pregiudicare ai diritti reali d'ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non puo' neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa pei supplementi di tassa.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
