Art. 45
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[1]Gli Ufficiali pubblici, i quali, a termini di questa legge, avranno fatto lo sborso della tassa di registro per conto delle parti, s'intenderanno subentrati in tutte le ragioni dell'Amministrazione, e potranno ottenere un mandato, un'ingiunzione od altro ordine di pagamento esecutorio dopo 24 ore dall'intimazione del Giudice di Mandamento o Pretore del luogo in cui essi hanno residenza per conseguirne il rimborso, a qualunque somma rilevi.
[2]Nell'esecuzione non si avra' riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, oppure dovute in somma minore.
[3]Il debitore potra' far valere il suo riclamo contro l'Amministrazione del Registro, facendo constare del seguito rimborso.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
