Art. 40
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Le trasmissioni di proprieta', di usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'Uffizio del Registro nel cui Distretto e' compreso il luogo nel quale si e' aperta la successione. Se il defunto non avea domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrra' all'Uffizio del Registro nel cui Circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredita'.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
