Art. 37
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[1]La denunzia dei contratti non redatti in iscrittura, e che debbono denunziarsi a termine dell'art. 28, si eseguisce mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dalla parte denunziante.
[2]Sara' pure denunziata mediante dichiarazione scritta la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
