Art. 36
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[1]Per gli atti stipulati all'estero si dovra' presentare una copia autentica destinata a rimanere presso l'Ufficio del Registro, se le parti non preferiscano di lasciarvi l'originale, o la copia venuta dall'estero.
[2]Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana o francese, non verra' registrato se non vi sara' unita una versione italiana fatta da un traduttore giurato, od in mancanza od impedimento di traduttori giurati nel Circondario nel quale ha sede l'Ufficio, potra' essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale del Circondario medesimo.
[3]Presso l'Ufficio del Registro deve rimanere l'originale della versione, o una copia autentica della medesima.
[4]Delle scritture private da registrarsi a norma dell'art. 33 dovra' presentarsi copia autenticata da un Notaio. Potranno pero' le parti lasciare all'Ufficio predetto l'originale invece della copia.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
