Art. 35
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Non occorrera' di presentare la copia delle sentenze o dei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili, e cosi' pure di tutti gli atti dei quali e' permesso il rilascio alle parti in brevetto od in originale, purche' questi atti non sieno di loro natura soggetti alla tassa proporzionale.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
