Art. 34
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[1]Per i testamenti celebrati o depositati presso i Notai, gli Archivi o le Autorita' giudiziarie, i quali debbonsi denunziare nel termine stabilito dall'art. 27, numeri 1 e 2, dovra' prodursi la copia del testamento o dell'atto di deposito.
[2]Quando il testamento segreto sara' aperto, dovra' trasmettersene copia unitamente all'atto d'apertura all'Ufficio del Registro nel termine di cui all'art. 27, decorrendo dal giorno dell'apertura.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
