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[1]Gli atti civili in forma pubblica o privata, quelli giudiziali, non che le sentenze definitive in materia civile, e quelle eziandio in materia penale, allorche' vi e' parte civile, si registrano sugli originali o sulle copie, in conformita' delle disposizioni contenute nella presente legge.

[2]Al modo medesimo si registrano gli atti delle Autorita' e dei Corpi amministrati, concernenti trasmissioni di proprieta', di usufrutto, uso o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti di ogni natura, e le relative cauzioni.

[3]I Notai ed i Segretari o Delegati delle Amministrazioni, non che i Funzionari ed Uffiziali dell'ordine giudiziario per gli atti del rispettivo loro ministero, che sono soggetti alla registrazione entro il termine stabilito dall'art. 27, dovranno presentare al Ricevitore una copia autentica dell'atto medesimo.

[4]Questa copia, che rimarra' nell'Ufficio del Ricevitore, dovra' contenere l'approvazione del Funzionario che l'avra' autenticata di tutte le cancellature, abrasioni, lacune od intervalli, interlineamenti, postille, addizioni od altre alterazioni.

[5]I Ricevitori dovranno riunire in registri per ordine di data le copie loro rimesse, e custodirle per gli usi ed effetti dalla legge determinati.

[6]La copia, di cui nel presente articolo, sara' rilasciata ed autenticata senza spesa.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art33 · fonte del testo

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