Art. 22
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[1]Quando i beni, alla cui stima debbasi procedere, sono situati in territori sottoposti a diverse giurisdizioni, l'instanza sara' rivolta al Giudice del luogo ove e' situata la maggior parte dei beni.
[2]Questo Giudice ordinera' la stima anche dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei Periti eletti e notificati dalle parti come nell'art. 21. Occorrendo la nomina di Periti d'ufficio, il Giudice eleggera' persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi piu' vicini.
[3]I Periti presenteranno le loro relazioni, e le giureranno innanzi al Giudice del luogo ove sono situati i beni, ovvero a quello che ha ordinato la perizia.
[4]Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questa legge.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
