Art. 21
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[1]La domanda della stima sara' fatta al Giudice di Mandamento o Pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sara' indicato il Perito, altrimenti si terra' come non avvenuta.
[2]La parte contro la quale e' dimandata la perizia dovra' essa pure indicare il proprio Perito entro il termine di dieci giorni dalla intimazione fattagli della domanda di perizia. Scorso questo termine, il Perito sara' nominato d'ufficio dal Giudice.
[3]La stima sara' ordinata entro quindici giorni da quello della dimanda.
[4]I Periti, in caso di disparere, chiameranno un terzo Perito. Se non possono accordarsi nella scelta, vi provvedera' il Giudice.
[5]La relazione della stima sara' presentata e giurata davanti al Giudice entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sara' stata fatta ai Periti della ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo la elezione del terzo Perito, salva al Giudice la facolta' di accordare una unica proroga di un mese, qualora vi esistessero giustificati motivi.
[6]Quando un Perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potra' farsi instanza per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno in tal caso altresi' applicabili i termini sovra stabiliti.
[7]In questo caso il Perito o i Periti surrogati, oltreche' non avranno verun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi alle operazioni cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
