Art. 1
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[1]Gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate tasse di Registro, a termini della presente legge.
[2]Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioe' l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprieta' in pubblici registri.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
