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[1]Gli atti civili, giudiziali e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate tasse di Registro, a termini della presente legge.

[2]Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioe' l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprieta' in pubblici registri.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art1 · fonte del testo

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