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[1]Il Ministro della Pubblica Istruzione potra', in sostituzione della tassa d'ingresso, stabilire condizioni speciali di abbonamenti settimanali, mensili o annuali, tanto per individui, come per famiglie, e tanto per uno come per piu' istituti nella stessa citta'.
[2]Cosi' di queste condizioni, come delle guarentigie dirette ad accertare i diritti di esenzione stabiliti dall'art. 3, sara' fatto, per decreto Ministeriale, apposito regolamento, che dovra' essere, insieme al decreto Reale, previsto dall'articolo 2, esposto sempre alla pubblica vista.
Testo in vigore dal 24 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
