Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro della Pubblica Istruzione potra', in sostituzione della tassa d'ingresso, stabilire condizioni speciali di abbonamenti settimanali, mensili o annuali, tanto per individui, come per famiglie, e tanto per uno come per piu' istituti nella stessa citta'.

[2]Cosi' di queste condizioni, come delle guarentigie dirette ad accertare i diritti di esenzione stabiliti dall'art. 3, sara' fatto, per decreto Ministeriale, apposito regolamento, che dovra' essere, insieme al decreto Reale, previsto dall'articolo 2, esposto sempre alla pubblica vista.

Testo in vigore dal 24 giugno 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2554~art4 · fonte del testo

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