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[1]Per la denunzia da parte delle Societa' e degli Istituti esercenti il credito agrario agli agenti finanziari della qualita' e quantita' delle cartelle che emettono, e per le penalita' in caso di omessa, ritardata od infedele denunzia, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 71 a 74 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2ª) sulle tasse di bollo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 marzo 1890.
[4]UMBERTO.
[5]Miceli. Giolitti. Seismit-Doda.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 25 aprile 1890 al 9 maggio 2025
