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Le Societa' e gli Istituti esercenti il credito agrario, in conformita' della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), i quali emettono cartelle agrarie in rappresentanza dei mutui consentiti, pagheranno, a titolo di tassa di bollo e di negoziazione, centesimi 10 per ogni cartella da lire 100, e centesimi 20 per ogni cartella da lire 200 che metteranno in circolazione.

Testo in vigore dal 25 aprile 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-03-30;6790~art1 · fonte del testo

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