Art. 9
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[1]I proprietari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito pagandone un ventesimo in ogni anno, mediante cessione allo Stato di titoli di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano al valore nominale, purche' rinunzino allo sperimento delle azioni riservate nell'articolo 7, e di ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge.
[2]A tutti coloro i quali entro il termine di un anno dall'omologazione dell'accertamento col loro silenzio accetteranno il debito nascente dagli articoli 4, 5 e 6, rinunziando con cio' a sperimentare le azioni riservate nell'articolo 7, ed ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge, sara' inoltre condonato il quinto del debito anzidetto.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
