Art. 8
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[1]Nel termine di venti anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salva ad essi la facolta' di anticipare il pagamento.
[2]Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avra' luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse e' conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.
[3]Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sara' aggiudicata al debitore.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
