Art. 7
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[1]E' riserbata ai proprietari la facolta' di dimostrare che in virtu' di titoli le terre da loro possedute sono proprieta' libere ed esenti dall'obbligo della prestazione o della servitu' dell'alberatura.
[2]Queste contestazioni dovranno proporsi nel termine perentorio di un anno dalla data dell'accertamento omologato con la sentenza di cui nell'articolo 18, e saranno giudicate dall'autorita' giudiziaria con le norme del procedimento sommario; ma non sospenderanno in alcun modo l'esecuzione degli articoli 4, 5 e 6.
[3]Il tribunale, pronunziando sulla controversia, statuira' pure sugli effetti della sua pronunciazione quanto alla liquidazione del credito nascente dagli stessi articoli 4, 5 e 6, se anche tali questioni siano mature per ricevere definitiva decisione, altrimenti saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'art. 15.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
