Art. 6
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[1]La servitu' dell'alberatura che pesa sulle terre silane e' estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sara' determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.
[2]Nell'accertare il debito dei proprietari si terra' conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1874.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
