Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito regolamento per mezzo di decreto Reale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 maggio 1876.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Depretis.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
