Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nulla e' innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
