Art. 18
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[1]La sentenza degli arbitri sara' omologata e resa esecutoria dal tribunale civile in Camera di Consiglio.
[2]Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra parte, e discusse le respettive ragioni alla pubblica udienza, potra' modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscera' di essere fondata sopra un errore di fatto.
[3]Potra' anche avanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullita' nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunziata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente legge, o senza l'intervento di tutti gli arbitri, o al di la' del domandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie.
[4]Contro queste sentenze di tribunale competera' soltanto il ricorso in Cassazione.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
