Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non e' previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
