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In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal prefetto della provincia e due dal presidente del tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonche' ad assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresi' su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui e' menzione nell'art. 7.) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, nonche' fra questi e le popolazioni.

Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009

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