Art. 14
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Tutte le somme provenienti dai crediti di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio dell'istruzione popolare, nei comuni anzidetti, con mandati del Ministro dell'Istruzione Pubblica.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
