Art. 13
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[1]Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.
[2]I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri, nominati per meta' dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
