Art. 12
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I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici e per ragioni di credito.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
