Art. 10
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Per i crediti di cui e' parola negli articoli 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore de' suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitu' dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'articolo 18 della presente legge.
Testo in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009
